Azione 4: I Cluster Innovativi del Tavoliere. – Intervento 4.2

21 Marzo 2020

Azione 4: I Cluster Innovativi del Tavoliere. – Intervento 4.2

I Cluster Innovativi del marketing del Tavoliere.

Descrizione del tipo di intervento
L’intervento a bando mira a sostenere la cooperazione tra imprese di trasformazione, artigianali, del commercio, dei servizi e di commercializzazione per attività promozionali. L’intento è di rafforzare le imprese di trasformazione, artigianali, del commercio e dei servizi del territorio di riferimento che si trovano in una posizione di debolezza. A tale scopo, gli interventi di cooperazione tra produttori e operatori dovranno essere volti ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; sviluppando attività di promozione e commercializzazione dei prodotti locali, volti a rafforzarne la tracciabilità e la riconoscibilità, a svilupparne modalità di commercializzazione nei territori limitrofi e vicini. L’intervento può prevedere la realizzazione di attività di vendita on line e può sostenere anche azioni di promozione intese a valorizzare i Prodotti locali e volte a rendere percepibili ai potenziali acquirenti gli attributi immateriali dei prodotti.

Tipo di sostegno
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

Beneficiari
Aggregazioni tra Imprese non agricole singole o associate ed altri soggetti pubblici o privati; enti locali, istituzioni scolastiche, Università, cooperative, associazioni Onlus e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, Gruppi di Acquisto Solidale formalizzati.

Costi ammissibili
Sono ammissibili ai sensi dell’art. 35 comma 5 Reg. (UE) 135/2013 i seguenti costi:

  1. il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità e stesura di piani aziendali;
  2. il costo dell’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto territoriale collettivo;
  3. i costi di esercizio della cooperazione;
  4. i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione di un piano di cooperazione;
  5. i costi delle attività promozionali.

Sono ammissibili all’aiuto anche le seguenti voci di spesa per investimenti (ai sensi dell’art. 45 comma 2 Reg. (UE) n. 1305/2013):

  1. Miglioramento di beni immobili da destinare all’attività;
  2. Acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature;
  3. Le spese generali (come onorari di architetti, agronomi, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura massima del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013. Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione. Le spese collegate a soli macchinari non possono superare il 6% delle spese ammesse a finanziamento.
  4. Investimenti immateriali consistenti in:
    • acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
    • acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell’impatto ambientale.

Importi e aliquote del sostegno
L’aliquota di sostegno è pari al 80% della spesa ammissibile. Il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di € 40.000 per intervento. L’intervento ha un plafond complessivo di € 50.000,00.