F.A.Q.

9 Settembre 2020

F.A.Q.

Faq. N°1
In merito ai requisiti per l’azione 1, nel caso di una nuova impresa, essa dovrà essere stata costituita necessariamente entro 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando o comunque prima della DdS, quindi anche dopo la data di pubblicazione?

R. Così come indicato al punto 7.1 del Bando, i soggetti beneficiari devono essere Microimprese e piccole imprese, così come definite dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ; l’aiuto quale premio all’avviamento potrà essere concesso ad imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento, attivato nel periodo compreso tra 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando sul BURP e comunque prima del rilascio della domanda di sostegno, ma si rammenta che il premio di cui all’intervento 1.1 dell’azione 1 è subordinato alla presentazione ed ammissione a finanziamento di un Piano Aziendale nella medesima domanda di sostegno DdS a valere sull’Intervento 2.1 dell’azione 2.

Faq. N°2
Per partecipare al bando l’azienda deve avere sede legale nel vostro territorio oppure basta la sede operativa?

R. Così come indicato al punto 7. i soggetti interessati alla partecipazione al bando pubblico, quali potenziali beneficiari, devono avere sede operativa nel territorio del GAL prima del rilascio della domanda di sostegno.

Faq. N°3
Ho un bar con codice ATECO 56.30.00, si tratta di una società sa.s. di cui io sono il legale rappresentante ed amministratore con una quota di minoranza rispetto alla mia socia. Ho un locale in affitto vicino al mio bar che vorrei trasformare in un laboratorio completo per la produzione di gelato. Ovviamente il locale va ristrutturato e messo a norma. Posso partecipare al bando pubblico sulle attività artigianali per la presentazione delle domande di sostegno?

R. Il bando specifica che sono finanziabili le attività artigianali espletate da ditte con relativo codice ATECO. Nulla vieta, pertanto, che all’attività artigianale sia connessa ad altra, sempre rientrante nella disponibilità della stessa Ditta, che opera vendita diretta dei gelati prodotti.

Faq. N°4
La lavorazione di frutta finalizzata all’ottenimento di marmellate e confetture rientra tra le attività ammissibili?

R. Il “prodotto” della trasformazione non deve essere presente nell’Allegato I del TFUE, quindi non sono ammissibili (cfr “preparazione di ortaggi, piante mangerecce, frutta….. Capitolo 20 Allegato I del TFUE).

Faq. N°5
Volevo sapere se un’azienda (una classica lavanderia) che ha aperto l’attività usufruendo delle agevolazioni regionali del NIDI, può partecipare alla misura per ampliare la propria attività inserendo il codice ATECO 13.30.00 (come da Vostra tabella) per svolgere anche l’attività di tintura delle fibre tessili. Vi porgo questa domanda perché non vorrei che, per aver già usufruito di un incentivo a fondo perduto, gli sia preclusa la possibilità di partecipare. L’impresa è stata finanziata per circa 38.000 euro, mentre l’investimento previsto per l’attività di tinteggiatura si aggira intorno ai 60.000 euro tra attrezzature e opere edili (quindi abbondantemente entro i limiti del De minimis); a tal proposito vorrei anche sapere se le opere edili sono totalmente finanziabili oppure se c’è un limite percentuale sul totale richiesto.

R. Premesso che in linea generale il divieto di doppio finanziamento sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario abbia già fruito, per la stessa spesa, di una misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario, il bando pubblico dell’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” Intervento 1.1 e dell’Azione 2 “Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere” (Intervento 2.1) definisce che il sostegno può essere concesso ai richiedenti che alla data di rilascio della DdS rispettino le seguenti condizioni: non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa. Pertanto è possibile partecipare al suddetto bando, ma è necessario garantire la perfetta separabilità tra la spesa già finanziata con il bando NIDI e la spesa da sostenere con il bando pubblico dell’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” (Intervento 1.1) e dell’Azione 2 “Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere” (Intervento 2.1). Infine per le opere edili il bando al punto 10 non riporta specifici limiti di percentuale stabilendo percentuali massime soltanto per le spese generali.

Faq. N°6
Volevo sapere se alla misura 1.1-2.1 può accedere una attività avente codice ateco 46.90.00 (commercio all’ingrosso di ferramenta ed in particolare bronzi, acciaio, abrasivi, cere, vernici… la quale ha intenzione di ampliare l’attività aggiungendo il codice ateco 18.12.00 (ovvero quello di stampa e tipografie) al fine di poter realizzare la stampa su ceramiche e porcellane. attendo riscontri.

R. Il codice ateco 18.12.00 non rientra tra i codici ateco ammissibili a finanziamento per il bando pubblico dell’Azione 1 “Start Up nel Tavoliere Innovativo” (Intervento 1.1) e dell’Azione 2 “Imprese Innovatrici che diversificano nel Tavoliere” (Intervento 2.1).

Faq. N°7
In riferimento all’Azione 1.3 – 2.3 (B&B in questo caso) vi chiedo le seguenti informazioni:
– Il tecnico che presenta la domanda sul SIAN può essere un parente del soggetto che partecipa al Bando?
– Il contributo privato può essere richiesto con l’ausilio del medio credito centrale?
– Mi conferma che il contratto di comodato è escluso dal presente bando? (ad esclusione degli immobili sequestrati).
– Nel caso di un B&B che ha vincolo storico, sarà necessario chiedere il permesso a costruzione alla sovraintendenza, a tal proposito è sufficiente la sola richiesta? Oppure è necessario già oggi il parere?

R.
Punto 1 – I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi Professionali, così come indicato al paragrafo  13. Pertanto il bando dell’Azione 1.3 – 2.3 non riporta vincoli specifici rispetto al grado di parentela tra beneficiario e tecnico.
Punto 2: Si, il contributo privato può derivare da mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario.
Punto 3: Come riportato al punto 14  lettera k del bando ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del richiedente degli immobili condotti è necessario presentare copia dei titoli di possesso in proprietà e/o affitto e/o usufrutto e/o comodato (comodato previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).
Punto 4: Così come indicato al punto 14 lettera n del bando è necessario allegare alla Domanda di Sostegno, rilasciata sul portale SIAN, i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione degli investimenti previsti nel progetto (permessi di costruire, SCIA, CILA, CIL, valutazioni ambientali, autorizzazioni, nullaosta, pareri, ecc.), e non è sufficiente la sola istanza.

Faq. N°8
Se il proponente la domanda di agevolazione è esso stesso un tecnico iscritto all’albo (ingegnere, architetto, geometra), può inserire nelle spese generali al 12% il suo onorario per le prestazioni professionali?

R. Partendo dal principio generale secondo il quale il beneficiario può essere anche tecnico della propria domanda di agevolazione DDS, in caso di corrispondenza tra proponente domanda e tecnico iscritto all’albo (ingegnere, architetto, geometra), anche se il beneficiario inserisse il 12% di spese generali e le stesse fossero previste in base alla tipologia di investimento previsto da progetto, sarebbe impossibile rendicontarle.  Le spese realizzate nel progetto infatti devono essere supportate  da documenti giustificativi di spesa quietanzati (fatture quietanzate munite di liberatoria) e devono essere pagate attraverso le modalità previste dal bando le quali tutte assicurano la tracciabilità dei pagamenti (Appare difficile immaginare che un fornitore emetta fattura a se stesso (beneficiario) e allo stesso modo appare difficile immaginare che il beneficiario paghi un bonifico al fornitore nel caso in cui debitore e creditore coincidono). Pertanto nella tipologia di casistica prevista nel quesito appare non conveniente prevedere nel quadro economico del progetto le spese generali.

Faq. N°9
Il tecnico autorizzato/abilitato al SIAN può presentare, nelle spese generali al 12%, il suo onorario relativo alle prestazioni professionali (redazione business plan, computi metrici, redazioni progetti, etc.)?

R. Il compenso del tecnico autorizzato/abilitato al SIAN, se previsto, deve rientrare nell’ambito dell’ammissibilità delle spese generali che’ pari al 12%. le spese generali (onorari di architetti, agronomi, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente bancario o postale purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione) vengono rese ammissibili, pertanto, fino al valore massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, ciò significa che non verranno riconosciute, e quindi calcolate fini del finanziamento, le somme che eccedono tale percentuale. Si ricorda che le spese collegate al solo acquisto di macchinari non possono superare il 6% delle spese ammesse a finanziamento.

Faq. n°10
Una società a responsabilità limitata composta da tre soci: socio donna con quote al 34%, socio uomo quote al 33%, socio uomo quote al 33%. La società in questione potrebbe ottenere il punteggio di 10 punti previsto dal bando in quanto società di capitali con la maggioranza di quote detenute da donne?

R. Nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata, in sigla S.r.l., è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. Il bando prevede che, in caso di società di capitale, per poter ricevere in valutazione il punteggio di 10 punti previsto, la maggioranza delle quote del capitale sociale deve essere detenuto da donne. Nel caso prospettato facendo 100 le quote del capitale sociale soltanto 34 sono possedute da socio donna e pertanto non sussiste la circostanza che permette l’attribuzione del punteggio richiesto.

Faq. n°11
Una società a responsabilità limitata costituita da tre soci che gestiscono un’attività commerciale. l’immobile sede dell’attività commerciale è di proprietà dei tre soci che gestiscono con la società s.r.l. la stessa attività commerciale. Ai fini della disponibilità dell’immobile è necessario fare un contratto di locazione intestato alla società o è necessario fare una dichiarazione di disponibilità ad effettuare gli investimenti da parte dei comproprietari?

R. La società a responsabilità limitata è un soggetto giuridico dotato di sua P.I e C.F. e pertanto è soggetto distinto dai tre soci che gestiscono l’attività commerciale e che al tempo stesso sono proprietari dell’immobile sede dell’attività commerciale. Pertanto se la società vuole presentare una domanda di agevolazione DDS, ai fini della disponibilità dell’immobile è necessario registrare un contratto di locazione intestato alla società da parte dei 3 comproprietari mentre nel caso il Piano di Sviluppo Aziendale preveda opere edili e/o affini sarà necessario presentare autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata da tutti i comproprietari.

Faq. N°12
La moglie di uno dei tre fratelli vorrebbe usufruire del locale da adibire ad attività di centro estetico, il locale risulta essere cointestato ai tre fratelli, secondo le regole dettate dal bando pubblico al punto 14 lettera K) il bando regolamenta solo il caso di rapporto tra i coniugi, dove è possibile fare un lettera di autorizzazione al procedimento dei lavori da parte del coniuge.
DOMANDA: è possibile tramite un’autorizzazione in autocertificazione sottoscritta dai tre fratelli dare in conduzione e autorizzare all’esecuzione dei lavori alla moglie di uno di loro senza registrazione di alcun contratto ?

R. Come riportato al punto 14  lettera k del bando ai fini della dimostrazione della piena disponibilità da parte del richiedente degli immobili condotti è necessario presentare copia dei titoli di possesso in proprietà e/o affitto e/o usufrutto e/o comodato (comodato previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e non è possibile presentare alcuna autocertificazione. Nel caso la moglie di uno dei tre fratelli voglia realizzare opere edili e/o affini, come indicato al punto 14  lettera i, è necessario presentare anche un‘autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata in questo caso dai tre comproprietari.

Faq. N°13 A
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto D1) Sostenibilità economica dell’investimento dei criteri di selezione per piano di sviluppo aziendale su azione 2 intervento 2.3 sono a chiedere i seguenti quesiti? punto 1.2 DATI NECESSARI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA. Per quanto riguarda il numero di occupati (ULA), il fatturato e il totale di bilancio devo inserire i dati relativi all’attività agricola? (ricordo che i dati relativi all’attività ricettiva di bed and breakfast sono pari a zero);

R. Il calcolo delle ULA si riferisce a quello che l’impresa esprime in situazione ANTE, quindi nel caso in oggetto riferito all’impresa SOLO agricola, e a ciò che esprimerà in fase POST, quindi con l’aggiunta dell’attività EXTRA. Ciò in quanto la Ditta ha già un codice ATECO operativo in fase ante, pur in regime agricolo, per cui deve dimostrare il margine di miglioramento.

Faq. N°13 B
Punto 9.1 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE DELL’INIZIATIVA dell’allegato C. Nella colonna PRE INTERVENTO ANNO 1 devo inserire i dati relativi all’attività agricola? Ricordo che l’attività ricettiva di bed and breakfast, di cui si chiede il finanziamento, non ha prodotto nessun reddito; nella tabella di due righi relativa al reddito operativo nella colonna ANTE INVESTIMENTO devo inserire il dato relativo all’attività agricola? Inoltre nella colonna POST INVESTIMENTO devo inserire il dato relativo al risultato operativo o all’utile di esercizio di quale anno del primo, del secondo o del terzo anno (a regime)? Infine, l’incremento in percentuale che si chiede di inserire sarebbe ovvio da calcolare se si indica il dato ANTE INVESTIMENTO, ma se tale dato non c’è rispetto a quale dato deve essere considerato l’incremento percentuale? il primo anno o il secondo anno POST INTERVENTO (considerando l’anno 3 a regime)?

R. Il calcolo della redditività si riferisce a quello che l’impresa esprime in situazione ANTE, quindi nel caso in oggetto riferito all’impresa SOLO agricola, e a ciò che esprimerà in fase POST, quindi con l’aggiunta dell’attività EXTRA. Ciò in quanto la Ditta ha già un codice ATECO operativo in fase ante, pur in regime agricolo, per cui deve dimostrare il margine di miglioramento. Il dato va riferito, come previsionale, nelle tre annualità successive all’investimento.

Faq. N°14 A
In tutti i bandi pubblicati al paragrafo 13 Modalità e termini di presentazione delle domande di sostegno è riportato che: “I tecnici incaricati potranno essere tutti coloro che risultano iscritti negli appositi albi professionali”. Vi segnalo il mio caso: opero come consulente di finanza agevolata da oltre 10 anni occupandomi di progettazione e presentazione di domande a valere sui principali bandi regionali e nazionali. Come saprete certamente, purtroppo non esiste un albo dei professionisti che svolgono questa attività. Inoltre, le linee guida per la presentazione di atti amministrativi tramite il SIAN prevedono espressamente che anche gli stessi beneficiari potrebbero autenticarsi e gestire le domande di sostegno in piena autonomia. Pertanto, vi sollevo questa mia perplessità legata al fatto che chi come me pur essendo laureato ed avendo esperienza consulenziale specifica nel settore degli aiuti comunitari alle PMI sembrerebbe escluso dalla gestione delle DDS mentre l’imprenditore agricolo potrebbe in autonomia presentare domande. Ho interessato della questione il responsabile dell’ufficio della Regione Puglia, che ho contattato per farmi abilitare come tecnico operativo sul SIAN,  il quale mi ha detto che a suo avviso non c’è alcun problema, ma mi consiglia di rivolgermi al GAL per conferma. Vi chiedo di confermarmi tale possibilità, in quanto non vorrei gestire domande che possano essere rigettate per i motivi sopra riportati.

R. La problematica descritta attiene a quanto previsto dall’organo gestore del SIAN, il GAL, purtroppo, non può interferire in tale aspetto.

Faq. N°14 B
I bandi prevedono un limite del 10% per l’acquisto di beni immateriali (ICT, software, ecc.). Il limite mi sembra troppo stringente nel caso del bando 1.4 “Sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale” e per il bando 1.3 per il solo codice ATECO 47.91.10 (commercio on line). Per queste tipologie di attività, a mio avviso, si dovrebbe considerare un limite meno stringente in quanto i beni immateriali sono una parte consistente del piano di investimento. Ad esempio, io ho un cliente interessato ad avviare un’attività di commercio on line di prodotti agroalimentare tipici ma il suo piano di investimento è composto quasi interamente dal costo di sviluppo ed implementazione del portale per la vendita. Per ovviare il problema si potrebbe, per le sole attività che hanno a che fare con l’economia digitale, equiparare i software ad attrezzature come viene fatto in alcuni casi dall’agenzia dell’entrate in quanto è solo attraverso l’acquisto di questi fattori produttivi che si può erogare il servizio. Vi chiedo, cortesemente, di pronunciarvi su questa mia interpretazione e di avere indicazioni su come risolvere il problema che immagino sia stato già sollevato per questo tipo di attività. Alla luce di quanto sopra, vi chiedo di considerare un’ulteriore proroga sulle misure pubblicate.

R. Il bando ha stabilito alcuni parametri dai quali, in questa fase, non ci è possibile derogare, come spiegato anche in fase di presentazione degli avvisi. Alla luce delle domande pervenute il CDA si esprimerà sulle ipotesi di proroga e/o di eventuali variazioni da apportare ai bandi.

Faq. N°15
Con la presente siamo a richiedervi delucidazioni in merito ai Bandi Stop&Go in riferimento, a società già esistenti che vorrebbero diversificare la propria attività.  Premesso che i bandi specificano che: “l’aiuto quale premio all’avviamento potrà essere concesso ad imprese attive/inattive con il codice ATECO dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento, attivato nel periodo compreso tra 180 (centoottanta) giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando sul BURP e comunque prima del rilascio della domanda di sostegno, e che il premio di cui all’intervento 1.x dell’azione 1 è subordinato alla presentazione ed ammissione a finanziamento di un Piano Aziendale nella medesima domanda di sostegno DdS a valere sull’Intervento 2.x dell’azione 2”. Premesso inoltre che nei bandi si specifica che “….Il codice ATECO dell’attività per la quale si richiede l’investimento dovrà essere presente sia nei documenti camerali che nell’attribuzione / variazione della partita IVA”. Si evidenzia che le società già esistenti che esercitano attività diverse da quelle da richiedere a finanziamento, dovranno procedere con comunicazione sia al Registro delle Imprese che all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento del nuovo codice Ateco ed alla modifica dell’attività svolta dalla società, prima di presentare Domanda di sostegno per i bandi Stop&Go. In questi casi qualora lo svolgimento della nuova attività comportasse la preventiva richiesta ed ottenimento di qualsiasi forma di atto autorizzatorio (licenze, scia, ecc.) la CCIAA di riferimento non potrà procedere all’evasione della richiesta di modifica, poiché richiederà una copia dell’Atto ufficiale per iscrivere nel Registro la variazione e pertanto si avrebbe una modifica esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Si richiede quindi quali documenti produrre al fine di evidenziare il possesso dei requisiti e l’avvenuta presentazione della variazione/inserimento del nuovo codice ATECO, ai sensi dei bandi del GAL? È possibile presentare per la dimostrazione della presenza del nuove codice ATECO di un documento scaricabile dal Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate con l’evidenza dell’inserimento del nuovo codice ATECO?

R. In caso di micro-piccole imprese già esistenti è sufficiente presentare, in aggiunta alla Visura storica della CCIAA, aggiornata alla data della DdS (punto 14 Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, lett.d.) e al certificato di vigenza di data non anteriore a 6 mesi, il solo documento scaricabile dal Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che risulti evidente l’inserimento del nuovo codice ATECO (tra quelli elencati negli Allegati F (F1-F2-F3-F4 rispettivamente ai Bandi 1.1-2.1/1.2-2.2/1.3-2.3/1.4-2.4) dell’attività economica per la quale viene richiesto il finanziamento in data successiva alla pubblicazione del Bando sul BURP e comunque prima del rilascio della domanda di sostegno così come indicato al punto 7 (7.1-7.2) dei bandi Stop&Go .

Faq. N°16
Un coltivatore diretto (CODICE ATECO 012100) vuole avviare un’attività secondaria consistente nella lavorazione di frutta per l’ottenimento di marmellate e confetture (codice ateco 103900). Il bando, all’art. 14, 1 comma lett. d), richiede, tra la documentazione da produrre in sede di Domanda di sostegno, la visura storica della CCIAA, aggiornata alla data della DdS (da cui si evincano i codici ateco). L’iscrizione del nuovo codice ateco in CCIAA è subordinata al possesso di requisiti (dichiarati con SCIA sanitaria) che potrebbero essere inesistenti, per le start up, al momento di presentazione della domanda di aiuto. Pertanto un’impresa che intende avviare una nuova attività, in fase di start up, sarebbe impossibilitata a produrre, in sede di presentazione della domanda, idonea visura camerale, così come richiesto dal bando. Si chiedono quindi due quesiti: se è ammissibile l’attività richiesta per la lavorazione di frutta per l’ottenimento di marmellate e confetture e se, in generale è sufficiente per la dimostrazione del nuovo codice ATECO la produzione del solo certificato dell’Agenzia delle Entrate.

R. Relativamente al primo quesito si evidenzia, cosi come specificato dal bando al paragrafo 10 “Non sono finanziabili, in nessun caso attività di produzione agricola e forestale nonché attività che realizzino produzioni contenute entrambe nell’Allegato 1 del TFUE”. Relativamente al 2°quesito, vale la stessa procedura indicata nella risposta al quesito precedente.

Faq. N°17
Una cooperativa sociale (tipo A) onlus già esistente può accedere ad uno dei bandi in vigore per ampliare la propria attività. Nello specifico il cliente dovrebbe prendere in affitto dei locali e risistemarli con attrezzature nuove per offrire il servizio di accoglienza a persona svantaggiate.

R. La cooperativa può partecipare rispettando le condizioni previste dal bando in fatto di conduzione e gestione degli immobili su cui deve intervenire.

Faq. N°18

In riferimento alla riapertura del Bando 1.4-2.4, ma anche all’eventuale riapertura di quelli già chiusi (1/2/3), con la presente si chiede se, in base elle tipologie di intervento e i costi ammissibili definiti dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 19 par. 1 lett. a) punto ii) e lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed anche agli altri Bandi di Finanziamento, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

  • acquisto di mezzi mobili targati, solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa, rientranti nelle seguenti tipologie: autocarri, autovetture furgonate (prive di sedili posteriori) immatricolate come autocarro.

      R. Così come indicato al paragrafo “10.3 Limitazioni e spese non ammissibili” di tutti i bandi Azione 1 e 2 “…sono escluse le spese per: acquisto di terreni e di fabbricati; costruzione di nuovi edifici; acquisto di veicoli e motrici di trasporto di qualsiasi natura; noleggio e leasing; spese per lavori in economia; spese di gestione; spese per beni non inventariabili.”…